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Cestello lavatrice bloccato

(Argomento creato il giorno: 12-02-2016 06:34 PM)
29257 Visualizzazioni
gioloi
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Salve, ho una lavatrice Samsung modello WF70F5E5U2W. 

Il cestello non gira,  ruota di qualche centimetro e poi si blocca bruscamente, quasi avesse un impedimento. 

Spegnendo però la lavatrice, aprendo l'oblò e azionando manualmente il cestello questo gira liberamente senza nessun problema.

C'è qualcosa che posso fare o chiamo l'assistenza? La lavatrice è in garanzia non ha neanche un anno.

 

Cordiali saluti

Mara Atzeni

Tetiana
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Ciao Nicoletta non serve contattare il centro di assistenza tanto se leggi tutti i post nella community il risultatoè uguale per tutti:Sostituzione scheda madre al costo di 250 euro piu' altri 50 euro di uscita tecnico,con il risultato che dopo circa un anno e mezzo si rompe di nuovo la scheda,perche' non danno garanzia su di lei!!!

Invece vai da un avvocato e fargli scrivere una messa in mora a Smsung Italia e contrmporaneamente rivolgiti ad Altroconsumo che difende e assiste i consumatori!!!

Boicottiamo Samsung!!!!

Tutti insieme vinciamo!!!!

Tetiana Gukalenko

 

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Mascherina
First Poster
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Sono d’accordo ! Tanti soldi buttati via !!
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Riccardo_F
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Ciao Mascherina,

 

ti do il benvenuto nella nostra Community!

 

Mi servirebbero maggiori indicazioni per fornirti supporto, potresti spiegarmi meglio?

 

Ciao!

 

Riccardo
Samsung Community Expert
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Alep66
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Confermo, appena terminata la garanzia la lavatrice non funzionava più, mi sembra fosse il cestello che non girava, sostituita la scheda, il tecnico ha anche detto che le sulle schede nuove avevano risolto il problema. 

Bene, passato un anno il cestello si blocca nuovamente, se devo spendere ogni anno  300 euro di riparazioni, compro una lavatrice nuova. Mai più Samsung!!!

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Riccardo_F
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Ciao Alep66,

 

in casi simili è necessaria una perizia tecnica prima di tutto: il fenomeno potrebbe, infatti, dipendere da fattori differenti.

 

Senza una valutazione tecnica non c'è possibilità di intervento.

 

Ciao,

 

Riccardo
Samsung Community Expert
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Alep66
Journeyman
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Ciao Riccardo, forse però ho la soluzione.

L a 1° scheda è stata sostituita nel 2015 in garanzia, poi una a giugno 2017 a garanzia terminata ed ho pagato, per cui se dovesse essere nuovamente la scheda, questa dovrebbe essere ancora in garanzia, giusto?

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Riccardo_F
Expert
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Ciao Alep66,

 

dipende da quanto ti aveva riferito il centro dopo la sostituzione della scheda: normalmente, infatti, viene applicata un'ulteriore garanzia sulla componente sostituita, ma la durata è generalmente di tre mesi.

 

Ciao!

Riccardo
Samsung Community Expert
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Alep66
Journeyman
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Come non detto, contattato il tecnico di zona, mi ha detto che c'è la garanzia di 6 mesi sul lavoro ma non sulla scheda sostituita, a me pare molto molto strano, dovrebbe esserci la garanzia di 24 mesi anche sul pezzo originale sostuito.

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Riccardo_F
Expert
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Ciao Alep66,

 

l'estensione di garanzia sulla componente o sull'intervento è, generalmente, di almeno tre mesi per quanto riguarda i prodotti non più coperti dalla garanzia, variabile da centro a centro.

 

Tali tempistiche sono dettate dalle normative vigenti, non da Samsung.

 

Ciao,

 

Riccardo
Samsung Community Expert
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Alep66
Journeyman
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GARANZIA DEI BENI: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

 

NR. 18 DEL 07/10/2003

 
Nuove precisazioni, da parte del Ministero delle attività produttive, sul decreto legislativo 24/2002 riguardante alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Con una nota esplicativa varata recentemente, il Ministero chiarisce alcuni dubbi interpretativi che erano stati sollevati dagli operatori e dalle associazioni di categoria. Particolarmente attese erano le precisazioni su alcuni temi specifici, in particolare il diritto di regresso, il così detto «termine congruo e inconveniente notevole», la reiterazione dei rimedi di riparazione/sostituzione dei beni complessi e dei pezzi di ricambio. 
Ma andiamo con ordine, non prima di aver ricordato che la nuova normativa sulle garanzie si applica ai contratti di compravendita, permuta, somministrazione, appalto, contratto d’opera, e a tutti i contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo (si tratta quindi di soli beni mobili); restano esclusi i contratti di locazione, comodato, leasing finanziario. 
Il diritto di regresso. Per quanto riguarda il diritto di regresso, vale a dire la possibilità, da parte del venditore, di rivalersi nei confronti del dante causa (il termine legale qui è d’obbligo) per i costi sostenuti allo scopo di rendere conformi beni, il Ministero precisa che la reintegrazione nei confronti del venditore deve avvenire «puramente» e «semplicemente» sulla base di quanto prestato al consumatore, senza eccezioni basate, ad esempio, sul contegno tenuto in relazione al tipo di rimedio esperito dal consumatore.
Viene inoltre sottolineata l’autonomia dell’azione di regresso rispetto al rapporto contrattuale di diritto comune che lega il venditore al suo dante causa. In sostanza il Ministero afferma che l’azione di regresso posta in atto dal venditore può anche andare al di là del suo fornitore diretto e indirizzarsi nei confronti del soggetto responsabile del difetto di conformità che lo precede nella catena distributiva anche se non è il suo dante causa (ad esempio il produttore). Il venditore può ovviamente agire in regresso nei confronti del suo dante causa, qualora il difetto di conformità sia stato da esso causato, anche dopo la scadenza della garanzia annuale ex artt.1490 e ss. c.c. e anche ove questa sia stata convenzionalmente esclusa.
La riparazione in garanzia. Un altro dei punti interrogativi sorti dopo l’entrata in vigore della normativa era quello relativo alla riparazione in garanzia. Il problema, subito evidenziato anche nel corso di un convegno realizzato dalla Confcommercio di Vicenza poche settimane dopo l’entrata in vigore della legge, era il seguente: dopo l’eventuale riparazione di un bene ancora in garanzia, questa riparte da zero per altri 24 mesi o fa ancora testo la data della prima consegna? Qui il Ministero è stato chiaro: se il rimedio della riparazione viene esperito, con sostituzione ad esempio di un pezzo di ricambio, durante la vigenza della garanzia legale, non comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione biennale per la parte sostituita, ma continua a decorrere il termine relativo alla prima consegna del bene. Se, invece, il pezzo di ricambio viene sostituito dopo il periodo di vigenza della garanzia legale del bene complesso, il pezzo sostituito sarà coperto dalla garanzia legale biennale a partire dal momento della consegna o dell’installazione. In sostanza, viene chiarito che la garanzia legale si applica ai «pezzi di ricambio» solo se la sostituzione dello stesso avvenga fuori dal periodo di garanzia; durante il periodo di garanzia vale anche per i pezzi di ricambio eventualmente sostituiti lo stesso termine di prescrizione previsto per il «bene complesso».
Riparazione o sostituzione? La 24/2002, come si ricorderà, aveva posto dei paletti ben precisi sulla possibilità, offerta al consumatore, di vedersi riparare o sostituire il bene in garanzia. In particolare erano stati inseriti elementi discrezionali quali il «termine congruo» e «lnotevole». Ora il Ministero chiarisce che la determinazione del «termine congruo» e dell’ «inconveniente notevole» quali limiti ai rimedi della sostituzione e riparazione deve essere compiuta con riferimento al settore merceologico cui appartiene il bene, nonché alle circostanze e al periodo in cui i rimedi sono richiesti. Ad esempio, se la riparazione viene richiesta nel mese di agosto o nel periodo natalizio la lunghezza del tempo di attesa sarà imputabile, come riconosce il Ministero, non alla volontà del venditore, ma alla minore attività esercitata in quel periodo dal produttore, dal riparatore o dal venditore.
I beni usati. La nota esplicativa entra anche nel merito della garanzia per i beni usati, che può rivelarsi particolarmente interessante per il settore degli autoveicoli. La durata della garanzia dei beni usati è quella ordinaria di due anni, salva specifica clausola inserita nel contratto che riduce tale garanzia ad un periodo di tempo, in ogni caso, non inferiore ad un anno. 
Qualora venga concordata una garanzia legale inferiore a due anni, l’azione diretta a far valere il difetto di conformità si prescrive entro il minor tempo di garanzia concordato a cui vanno aggiunti i due mesi necessari alla denuncia del difetto (ad esempio se il periodo di garanzia concordato è di un anno, l’azione si prescrive in 14 mesi).
E’ chiarito poi che per i beni usati la sostituzione non è «generalmente» possibile e che il «grado di usura normale» del bene non può essere considerato come «difetto» (viene portato l’esempio della frizione o delle pastiglie dei freni o della batteria di una automobile usata).Viene inoltre richiamata l’attenzione sull’utilizzo degli strumenti di marketing e sulla conformità del bene usato alle dichiarazioni pubbliche: in particolare, viene sottolineato come l’uso della dicitura «usato garantito» possa far nascere nel consumatore la convinzione che vi sia stato un utilizzo normale nonché una completa revisione del bene usato. 
Questi gli aspetti salienti della nota esplicativa emanata dal Ministero, la quale poi entra anche nel merito di alcuni argomenti più di tipo giuridico. Per avere una visione a tutto campo della normativa sulle garanzie, il consiglio è quello di richiedere e ritirare presso gli uffici della Confcommercio un utile vademecum commentato sulla 24/2002 e realizzato proprio dalla nostra associazione. Si tratta di uno strumento che permette agli operatori di addentrarsi tra le maglie di un provvedimento certo non semplice, ma comunque fondamentale per le implicazioni che ha nel settore. Per esigenze specifiche è inoltre a disposizione il personale della Confcommercio, pronto a fornire tutte le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie. 
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